D.M. 37-08 Art. 1
- Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.
Ambito di Applicazione
In Italia l'attività impiantistica è regolamentata dal Decreto Ministeriale 37-08, Legge dello Stato a cui bisogna attenersi, pena sanzioni, quando si decide di aprire una Ditta specializzata nella realizzazione di impianti in vari settori. Il primo articolo specifica dove ha valore la Legge, ovvero, in quale ambito ha valore giuridico, classificando anche le tipologie d'impianto soggette al provvedimento.
Su "La Norma Elettrica" saranno commentati solo gli Articoli di Legge riguardanti l'attività elettrica ma per l'articolo numero uno del D.M. 37-08 si farà un'eccezione dato che elenca tutte le tipologie d'impianto legalmente riconosciute e suddivise in "Lettere" che definiscono, nello specifico, il settore lavorativo in cui un'Azienda è autorizzata ad operare in quanto abilitata a quella "Lettera", vale a dire a quella specifica tipologia d'impianto.
Analisi dei Commi
- Comma 1
"1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura."
Questo primo comma specifica chiaramente in quale ambito è applicato il decreto, ovvero, specifica dove è da ritenersi giuridicamente valida la sua applicazione. Nel dettaglio, chiarisce che riguarda tutti gli impianti, di qualsiasi natura, presenti negli edifici ma anche nelle attigue pertinenze annesse alla struttura principale. Un aspetto importante è che specifica chiaramente che quanto enunciato dal D.M. 37-08 si applica, ed ha valore, solo a partire dal punto di consegna verso l'Utente del servizio fornito da un generico Distributore. Nel caso di impianto elettrico, quanto riportato dal D.M. 37-08 per un'Azienda installatrice ha validità a partire dai morsetti a valle dell'interruttore posto nel misuratore di energia fornito dal Distributore.
- Comma 2
"2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio."
Questo comma è di fondamentale importanza in quanto chi decide di aprire un'Attività, prevalentemente Artigiana, deve necessariamente indicare alle autorità competenti in quale ramo intende operare, nel senso che dovrà attenersi, nella scelta del settore d'intervento, alle "Lettere" elencate nel provvedimento. Nello specifico, un'Azienda potrà decidere di lavorare su più tipologie d'impianto ma dovrà necessariamente dimostrare di avere le competenze necessarie per farlo, dato che le autorizzazioni saranno rilasciate solo a seguito di verifiche da parte di organismi preposti.
Al fine di operare legalmente come "Installatori e Manutentori di Impianti Elettrici" è necessario avere l'abilitazione alla "Lettera a", ovvio che sarebbe opportuno dimostrare di avere i requisiti anche per la "Lettera b" al fine di operare integralmente su ogni livello dell'impianto elettrico, fornendo un servizio completo al Cliente.
- Nota
Corsi di formazione specifici erogati da Scuole Private, anche di alcuni mesi, non abilitano in nessun modo alla "Lettera" che si intende perseguire, valgono solo le disposizioni enunciate nel presente Decreto.
- Comma 3
"3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto."
Il Comma 3 chiarisce in modo univoco che i requisiti di sicurezza a cui gli impianti realizzati debbono sottostare dipendono da normative emanate da Enti Preposti, in modo particolare, per il settore elettrico, dal CEI, il Comitato Elettrotecnico Italiano. Chiarisce che il D.M. 37-08 non disciplina in nessun modo la componente tecnica relativa la sicurezza ma che la Legge in questione è a carattere generale finalizzata a disciplinare il settore impiantistico a livello giuridico, stabilendo ambiti d'intervento, responsabilità e doveri dei Soggetti interessati.
Indirettamente stabilisce che la "questione sicurezza" è derogata ad Enti riconosciuti a livello Nazionale e Comunitario.
La Norma Elettrica