D.M. 37-08 Art. 4
D.M. 37-08 Art. 4
Requisiti per Diventare Elettricista
D.M. 37-08 Art. 4
- Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.
Requisiti Tecnico-Professionali
La professione di elettricista non è per niente semplice dato che un installatore di impianti elettrici è chiamato ad operare a vari livelli sulla struttura dell'impianto elettrico, dalla nuova realizzazione sino alla manutenzione e l'ampliamento, passando da sistemi evoluti di gestione e controllo.
La componente tecnica è primaria nella formazione di un impiantista elettrico, ancor prima dell'esperienza pratica è necessario avere adeguate conoscenze teoriche in campo elettrotecnico e normativo, ragion per cui il legislatore predilige una base scolastica d'indirizzo specifico.
- Comma 1
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
- Punto A
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
((a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011));
Avere una Laurea specialistica in materia elettrica apre le porte a qualsiasi settore: dalla progettazione, alla realizzazione, alla consulenza.
Stessa cosa vale, nei fatti, per i possessori di un Diploma Tecnico Superiore (post maturità) con indirizzo "Efficienza Energetica".
- Punto B
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore...;
Maturità Tecnica o Professionale di cinque anni che completano il ciclo di studi superiori riconosciuti legalmente o Qualifica Professionale di quattro anni, in ogni caso conseguiti in Istituti Statali o Paritari con specializzazione nel settore elettrico, garantiscono l'apertura di una propria Azienda dopo un periodo di inserimento di soli due anni presso un'Impresa del settore.
- Diploma di Istruzione Secondaria più due anni di esperienza lavorativa.
- Punto C
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore...;
La formazione professionale nel ramo specifico, generalmente di due o tre anni presso Istituti Regionali o riconosciuti dallo Stato, consente l'apertura di una propria Attività di installazione impianti elettrici dopo un periodo di inserimento superiore ai quattro anni alle dipendenze di un'Impresa.
In alcuni casi, l'inserimento nel mondo del lavoro è possibile durante l'ultimo anno di studio in qualità di apprendista o tirocinante ma per essere adeguatamente inquadrati come operai sarà necessario attendere il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale.
- Attestato di Formazione Professionale più quattro anni di esperienza lavorativa.
- Punto D
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
E' possibile diventare Elettricista Autonomo anche senza possedere un titolo di studio. Nello specifico bisogna essere assunti alle dirette dipendenze di una Ditta installatrice ad essere inquadrato come operaio specializzato da almeno tre anni. Va chiarito che prima di essere riconosciuto come tale, l'operaio deve aver trascorso i necessari inquadramenti di "apprendista" e "qualificato" prima di divenire "specializzato".
Infatti, mentre l'apprendista è all'inizio della sua attività lavorativa ed impara le basi della professione, l'operaio qualificato esegue lavori che necessitano di una capacità specifica di livello superiore con un certo grado di autonomia mentre, l'operaio specializzato, esegue lavori in autonomia con elevato grado di competenza tecnico-pratica. Pertanto, si potrà aprire una propria Impresa solo dopo il superamento dei tre anni di assunzione presso una Ditta installatrice come "Operaio Specializzato", ovvero, aver superato i gradi di "apprendista" e "qualificato".
- Esperienza professionale superiore ai tre anni in qualità di Operaio Installatore Specializzato.
- Comma 2
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni...;
Questo Comma stabilisce che i requisiti tecnico-professionali riferiti alle lettere indicate valgono per il Titolare, gli eventuali Soci o familiari che abbiano, però, svolto attività tecnica regolare e senza interruzione per almeno 6 anni presso Imprese abilitate nella medesima mansione. Familiari o Soci possono prestare collaborazione per il tempo indicato acquisendo le necessarie competenze presso l'Azienda del Titolare. La collaborazione coordinata e continuativa è un'ipotesi di lavoro autonomo caratterizzata dall'obbligo del collaboratore di svolgere, in via continuativa, una prestazione prevalentemente personale a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo.
Questo Comma lascia aperti alcuni dubbi in merito l'acquisizione dei requisiti necessari, in modo particolare su alcuni casi di prestazione da svolgersi presso Ditte abilitate, tanto che il MISE ha espresso vari pareri e su varie tipologie di casi al fine di chiarire alcune posizioni.
- Esperienza professionale superiore ai sei anni svolta in forma di collaborazione tecnica continuativa in qualità di Titolare, Amministratore Lavorante, Socio Lavorante, Collaboratore Familiare con obbligo di iscrizione all’INAIL per tutti i casi.
- Nota
In linea di principio fa testo quanto indicato dalla Legge in questione ma per talune situazioni relative la vera maturazione dei requisiti tecnico-professionali, in modo particolare sugli anni effettivi di esperienza lavorativa trascorsi presso Ditte installatrici, è bene chiedere il reale stato della situazione presso gli Organi preposti al riconoscimento dei requisiti, possibilmente esibendo certificati INPS e INAIL di regolare assunzione ed inquadramento.
Corsi di formazione specifici erogati da Scuole Private, anche di alcuni mesi, non abilitano in nessun modo alla "Lettera" che si intende perseguire, valgono solo le disposizioni enunciate nel presente Decreto.
La Norma Elettrica