D.M. 37-08 Art. 11 - La Norma Elettrica

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D.M. 37-08 Art. 11

D.M. 37-08 Art. 11
Deposito Sportello Unico

D.M. 37-08 Art. 11

  • Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.

Deposito presso lo Sportello Unico

L'evoluzione normativa ha spostato il deposito della Dichiarazioni di Conformità da parte dall'Impresa installatrice dalla Camera di Commercio allo Sportello Unico per l’Edilizia, istituito dall’Articolo 5 del DPR 380-01. In tutti i casi di nuove opere costruttive o interventi che richiedono il rilascio della DIA (Denuncia Inizio Attività) a seguito di ristrutturazioni o ampliamenti, è necessario depositare il progetto dell'impianto presso lo Sportello Unico dell'Edilizia. Questo Comma indica quando la DI.CO. con i relativi allegati obbligatori ed il progetto ove necessario, sia da depositare presso lo Sportello Unico dell'Edilia del Comune di pertinenza e gli obblighi che quest'ultimo ha nel rispetto delle regole.

"Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo."

  • Comma 1

"1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti."

Questo Comma indica quando la Dichiarazione di Conformità con i relativi allegati obbligatori ed il progetto ove necessario sia da depositare presso lo Sportello Unico dell'Edilia del Comune di pertinenza. Questi casi sono:

  • l'installazione di un nuovo impianto;
  • il rifacimento dell'impianto.

Nel primo caso il deposito serve al fine di ottenere il Certificato di Agibilità. Nel secondo caso tale Certificato deve già essere presente e la nuova DI.CO. serve a regolamentare il rifacimento dell'impianto.

Prima dell'introduzione del presente Decreto le Dichiarazioni di Conformità erano depositate dall'Impresa direttamente alla Camera di Commercio.

L’approvazione dell'Articolo 5 del DPR 380-01 ha modificato la situazione, infatti, recita:

"1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività."

Con la creazione dello Sportello Unico per l’Edilizia, istituito come da articolo sopra, l'Impresa esecutrice dei lavori deve depositare la DI.CO. completa presso tale Ufficio.

  • Comma 2

"2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio."

In tutti i casi di opere costruttive che richiedono il rilascio della DIA (Denuncia Inizio Attività) è necessario depositare il progetto dell'impianto elettrico presso lo Sportello Unico dell'Edilizia allegandolo al progetto complessivo dei lavori da eseguire. Questo deve essere fatto dal Soggetto titolare del permesso di costruire o dal Soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività, in ogni caso prima dell'apertura del cantiere.

  • Comma 3

"3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

Come accennato al Comma 1 prima del presente Decreto le Dichiarazioni di Conformità erano depositate dall'Impresa alla Camera di Commercio. Viceversa, con tale Decreto sarà compito dello Sportello Unico per l’Edilizia inviare la DI.CO. alla Camera di Commercio di competenza territoriale in cui ha sede l'Impresa, verificandone anche le regolari abilitazioni operative.

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