D.M. 37-08 Art. 5 - La Norma Elettrica

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D.M. 37-08 Art. 5

D.M. 37-08 Art. 5
Progettazione degli Impianti

D.M. 37-08 Art. 5 e Art. 5-Bis

  • Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.

Progettazione degli Impianti

Tale Articolo è diviso in due parti a seguito di variante legislativa introdotta: Art. 5 e Art. 5-Bis.

Il Legislatore ha previsto la stesura di un progetto per ogni impianto elettrico realizzato. Il crescente utilizzo dell'energia elettrica, con il conseguente aumento delle potenze impiegate e l'utilizzo massiccio di apparecchi connessi, ha portato, responsabilmente, all'obbligatorietà preventiva del progetto inerente l'impianto che si andrà a realizzare, anche per i più piccoli, quelli con potenza inferiore ai 6KW. Tutto ciò è un bene, dato che è diventato necessario gestire al meglio la potenza distribuita dall'impianto stesso in modo congruo ed uniforme al tipo di carico per cui è stato progettato, riducendo al minimo possibilità di varianti potenzialmente pericolose ai fini della sicurezza. Il progetto è una garanzia sia per l'Installatore dato che avrà la possibilità di dimostrate quanto realizzato tutelandosi da eventuali modifiche o manomissioni sia per il Committente, certo di possedere un impianto eseguito alla "Regola dell'Arte" adeguatamente dimensionato in base a specifiche esigenze.

  • Comma 1

"1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c),... , g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice."

Il Comma stabilisce, innanzitutto, che il progetto deve sempre essere redatto per ogni tipologia d'impianto. Le figure preposte alla progettazione sono i Professionisti iscritti all'Albo ed il Responsabile Tecnico dell'Azienda.
Professionisti riconosciti sono l'Ingegnere Elettrotecnico e il Perito Industriale Elettrotecnico che hanno delega di progetto su ogni tipo d'impianto.
A queste figure si affiancano anche gli Architetti abilitati con facoltà di progettazione solo su opere civili o di valore artistico e i Geometri ma solo per impianti con potenza fino a 6KW e dopo periodo lavorativo in Azienda di settore.

La progettazione di impianti elettrici con potenza inferiore ai 6KW è anche competenza del Responsabile Tecnico a meno che questi non deleghi il compito ad un Professionista.

  • Comma 2

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

In tutti i casi indicati dalle lettere sopra, dove in questo ambito sono riportati solo quelli inerenti la parte elettrica del provvedimento, il progetto deve obbligatoriamente essere redatto da un Professionista iscritto all'Albo.

  • Comma 3

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

Per i progetti vale la stessa regola dell'installazione, ovvero, debbono essere redatti secondo "La Regola dell'Arte" seguendo le normative indicate dagli organi riconosciuti ed abilitati dal Legislatore come il CEI.

  • Comma 4

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

Questo punto indica il minimo che un progetto deve contenere al fine di essere riconosciuto valido: chiaro e semplice!

  • Comma 5

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

Per ogni modifica dell'impianto elettrico rispetto quanto indicato nel progetto originario sia in corso d'opera sia a variante postuma, è necessario integrare il progetto originario con adeguata documentazione sull'intervento eseguito facendo riferimento anche nella dichiarazione di conformità.

  • Comma 6

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

I progetti degli impianti realizzati sono da consegnare allo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune in cui il lavoro è stato eseguito.

Art. 5-bis

  • Comma 1

(Adempimenti del tecnico abilitato).

1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Con la variante apportata alla "Lettera b" il Legislatore ha espressamente previsto di inserire a progetto anche la parte che riguarda l'infrastruttura della parte multiservio dell'impianto, andando a definire nel dettaglio opere di contenimento e punti di accesso.

  • Comma 2

2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

Anche l'infrastruttura fisica multiservizi passiva è da inserire in dichiarazione di conformità completa di allegati descrittivi.

3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
))

  • Comma 3

La dichiarazione di conformità dell'infrastruttura fisica multiservizi passiva è da consegnare allo sportello unico dell'edilizia.

  • Nota

Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
Al Lato pratico, la "Lettera b" è da trattare come la "Lettera a" andando a definire progetto specifico e dichiarazione di conformità per tali opere.

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