D.M. 37-08 Art. 7 - La Norma Elettrica

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D.M. 37-08 Art. 7

D.M. 37-08 Art. 7
Dichiarazione di Conformità

D.M. 37-08 Art. 7

  • Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.

Dichiarazione di Conformità

Ai fini della sicurezza, un'Impresa installatrice è tenuta a rilasciare un documento che attesti l'esecuzione dei lavori alla "Regola dell'Arte". Questo documento si chiama Dichiarazione di Conformità (DI.CO) e certifica che le opere eseguite sono conformi alle normative vigenti. Il rilascio di tale documento è obbligatorio sia per i nuovi impianti sia per ampliamenti e varianti. Per gli impianti più vecchi, in cui la dichiarazione non sia disponibile, è possibile il rilascio di una Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI), generalmente da parte di un Professionista iscritto all'Albo.
Questo Articolo è importante sia per l'Elettricista sia per il Committente ai fine della sicurezza dell'impianto realizzato e a tutela di entrambi in caso di incidenti e danni a persone o cose, tanto che sono previste ammende in caso di omissione.

  • Comma 1

"1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5."

Ogni Impresa installatrice è tenuta a rilasciare al Committente una Dichiarazione di Conformità alle normative vigenti dei lavori eseguiti. L'Impresa è tenuta a realizzare le opere secondo quando indicato dall'Articolo 6 del presente Decreto e ad effettuare tutte le verifche e le prove necessarie al corretto funzionamento delle parti. La Dichiarazione di Conformità si basa su di un modello ministeriale a cui deve essere allegato il progetto dell'impianto realizzato, la relazione sulle opere eseguite indicando anche la tipologia dei materiali.
Più informazioni ci sono, più è garantita la tutela dell'Installatore in caso di guasto o manomissione, sempre che le opere siano state realizzate alla "Regola dell'Arte".

  • Comma 2

"2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera."

Fermo restando che il progetto deve essere sempre realizzato, a seconda dei casi da Professionista o da Responsabile Tecnico, gli allegati alla Dichiarazione di Conformità devono contenere, come dotazione minima, quanto indicato dal presente Comma, comprese le eventuali varianti in corso d'opera.

  • Comma 3

"3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto."

In caso di varianti da apportarsi ad un impianto elettrico esistente, la Dichiarazione di Conformità sarà obbligatoria e relativa solo alla parte soggetta a lavori. L'ampliamento o il parziale rifacimento, necessiterà di nuovo progetto compatibile con il vecchio esistente ai fini della sicurezza. In pratica, i lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento saranno equiparati a nuova realizzazione, in riferimento, però, all'impianto esistente, allo scopo di garantirne la totale integrazione e compatibilità strutturale nel rispetto delle Norme, allegando la necessaria DI.CO alla preesistente.

  • Comma 4

"4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto."

Le Imprese non installatrici che però sono dotate di proprio Ufficio Tecnico abilitato ai lavori interni, sono tenute al rilascio della Dichiarazione di Conformità utilizzando un apposito specifico modello, parzialmente differente dal "modello standard".

  • Comma 5

"5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica."

Il Legislatore potrà apportare modifiche ai moduli della Dichiarazione di Conformità a seguito di mutate esigenze. Spetta all'Installatore aggiornarsi alle nuove direttive.

  • Comma 6

"6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione."

La Dichiarazione di conformità va sempre rilasciata al fine di evitare sanzioni previste dall'Articolo 15. Nel caso in cui il Documento non fosse disponibile e la realizzazione dell'impianto sia conforme alle norme vigenti nel periodo 1990-2008 previste dall’Art. 1 della Legge 46-90, è possibile il rilascio di una Dichiarazione di Rispondenza. Questa deve essere redatta da un Professionista iscritto all'Albo Professionale del settore elettrico e con esperienza maturata di almeno cinque anni. La (DI.RI) è rilasciata solo dietro verifica completa dell'impianto a garanzia dei parametri di sicurezza necessari.
In caso di impianti non soggetti all'Articolo 5, Comma 2 del presente Decreto, la Dichiarazione di Rispondenza può essere rilasciata anche dal Responsabile Tecnico dell'Azienda.

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