Legge 37-08
Legge 37-08
Legge 37-08 Impianti Elettrici
Il settore impiantistico italiano ha visto un fondamentale cambiamento nel 2008 a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 37-08 che poneva nuovi requisiti di legge alla realizzazione di impianti all’interno degli edifici.
Questo provvedimento di legge è la base giuridica che regolamenta il settore impiantistico in Italia, di conseguenza, ogni installatore deve necessariamente seguirne la disciplina al fine primario di rispettare la Legge: da qui la sua fondamentale importanza.
Prima del D.M.37-08 era in vigore la Legge 46 del 1990 (chiamata 46-90) che per 18 anni ha regolamentato il settore fissando i requisiti di quella che è stata definita "La Regola dell’Arte", concetto giuridico astratto a cui bisogna operativamente attenersi nella realizzazione di impianti di qualsiasi genere. Pertanto, il Decreto Ministeriale 37-08 nasce come sostanziale evoluzione della 46-90, Legge in cui erano già stati fissati i fondamentali principi giuridici in materia impiantistica. Con il trascorrere degli anni si rese necessaria una più evoluta e completa disciplina in grado di regolamentare il settore ai fini della sicurezza e degli standard realizzativi. Pertanto, la struttura giuridica del Il D.M.37-08 è la stessa della vecchia legge 46-90, aggiornata con Articoli rispondenti alle nuove esigenze imposte dal progresso.
Il D.M.37-08, (così come la Legge 46-90) regolamenta tutte le tipologie d'impianto installati negli edifici e classificate come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
I punti indicati sono quelli indicati nel Decreto e ne costituiscono le Lettere di Abilitazione.
Leggendo alcuni Articoli della vecchia Legge 46-90 ci si accorge che la struttura di base è stata ripresa quasi per intero nel D.M. 37-08. Infatti, a titolo di esempio, possiamo notare come l'articolo 1 definiva gli ambiti di applicazione della legge, l’articolo 2 definiva chi erano i soggetti abilitati alla realizzazione degli impianti, nel terzo articolo erano definiti i requisiti necessari a chi realizzava impianti e così via, fino a disciplinare nel merito l'intera materia, dalla progettazione, alla realizzazione, alla dichiarazione di conformità agli obblighi.
Come appare evidente, il D.M 37-08 non nasce dal nulla ma è evoluzione sostanziale della vecchia Legge 46-90 introdotta per disciplinare le opere impiantistiche in funzione della sicurezza, Legge che, al lato pratico, con il tempo si è rivelata all'avanguardia dato che nel 2008 la sua "struttura normativa" è stata mantenuta.
Le differenze sostanziali sono tuttavia molteplici ed hanno interessato vari articoli, ridefinendo competenze e procedure nel settore.
Riferito al D.M.37-08 in questa decrizione si ricordano, a titolo di esempio, l'introduzione della Dichiarazione di Rispondenza in caso di assenza della Dichiarazione di Conformità e l'abrogazione, a pochissimi mesi dall'entrata in vigore, dell’articolo 13, riguardante la conservazione non più necessaria della documentazione tecnica in caso di trasferimento dall’immobile, la consegna al nuovo proprietario o al nuovo inquilino in caso di affitto.
Il Decreto Ministeriale 37-08 impone di realizzare impianti conformi al concetto di "Regola dell'Arte" ma non ha alcuna valenza tecnica, nel senso che la modalità operativa per l'esecuzione di impianti che rispettino tale conformità, è descritta nelle Norme emanate dal CEI, il Comitato Elettrotecnico Italiano a cui la Legge 37-08 rimanda quale Organismo riconosciuto giuridicamente preposto alle direttive tecniche. Di conseguenza, il principio della "Regola dell'Arte" è assunto come concetto massimo di perfezione realizzativa a cui si tenta di giungere applicando nel miglior modo possibile le "raccomandazioni" del CEI.
Di seguito sono elencati gli aggiornamenti apportati al D.M.37-08 dalla data della sua entrata in vigore.
Aggiornamenti all'atto MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n.61 del 12-3-2008)
25/06/2008
Il DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147)
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 35) l'abrogazione dell'art. 13.
13/07/2010
Il DECRETO 19 maggio 2010 (in G.U. 13/07/2010, n.161)
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'allegato I.
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'allegato II.
15/07/2015
La LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 (in G.U. 15/07/2015, n.162)
ha disposto (con l'art. 1, comma 50) l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 4, comma 1.
13/12/2022
Il DECRETO 29 settembre 2022, n. 192 (in G.U. 13/12/2022, n.290)
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 2, lettera b).
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 2, comma 1, lettera a); (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 2, comma 1, lettera f).
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) l'introduzione dell'art. 5-bis.
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