Leggi e Norme - La Norma Elettrica

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Leggi e Norme

Differenza Legge e Norma
Differenza tra Leggi e Norme nel Comparto Elettrico

Chiarire il concetto che differenzia una Norma da una Legge potrà apparire strano per Elettricisti ed Operatori del Settore Elettrico.

Eppure, il perchè gli Installatori di Impianti Elettrici hanno il dovere di conoscere ed applicare al meglio Leggi e Norme Tecniche riferite al comparto, lo si capisce proprio andando ad analizzare il significato e le differze intrinseche nei due termini.

Avere ben chiaro i concetti che esprimono Legge e Norma, porterà alla consapevolezza che conoscere il Decreto Ministeriale 37-08 e le Norme CEI del Comitato Elettrotecnico Italiano sarà di primaria importanza nello svolgimento quotidiano dell'attività di Elettricista.

Partiamo, dunque, ad analizzare i due termini dal punto di vista generale, dato che il loro significato è alla base delle loro differeze.

Il termine "legge" è sinonimo di atto normativo, ossia di atto giuridico che ha come effetto la creazione, modificazione o abrogazione di norme generali e astratte sulla base della produzione giuridica vigente nello stesso ordinamento. Abbiamo, quindi, la "norma giuridica" che è a carattere "generale", in quanto si rivolge a una pluralità indeterminata di soggetti ed è "astratta" se applicabile ad una pluralità indeterminata di casi.
Gli atti normativi rientrano tra le fonti del diritto ed attraverso di essi è esercitata la normazione pubblica. In uno Stato esiste una pluralità di atti normativi, ognuno con la propria denominazione e collocazione gerarchica nelle fonti del diritto.

La "norma" è una regola di condotta di origine consuetudinaria, stabilita d’autorità o convenuta di comune accordo tra soggetti differenti che ha per fine il guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un’attività pratica o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati.

La "norma giuridica" trae la sua "forza imperativa" dall’ordinamento giuridico e valuta il comportamento dei soggetti come momento o presupposto o conseguenza di un rapporto giuridico. Sia che, in conseguenza di tale valutazione, permetta quel comportamento, sia che lo vieti, essa è, concettualmente, sempre un imperativo che poggia sopra un fondamento, indimostrabile, di obbligazione.
Lascia intatta la libertà naturale dei soggetti ai quali l’imperativo si rivolge ma l’omissione o l’azione si configura come infrazione della norma e ha come conseguenza giuridica l’entrata in vigore di nuovi imperativi o il venir meno di imperativi fin allora vigenti. Sono corollari di queste premesse i caratteri intrinseci che differenziano la norma giuridica dalla norma morale.

Anche se con linguaggio un po' giuridico-burocratese, vale la pena di rileggere le definizioni, in modo particolare l'ultima riferita alla "norma giuridica", facendo lo sforzo di comprenderne appieno il significato dato che si riflette pienamente sui principi fondamentali che regolamentano le normative del settore elettrico.

Le Norme che regolamentano la realizzazione di impianti elettrici sono molte e la maggior parte di esse sono state redatte nel corso degli anni al preciso scopo di soddisfare due requisiti fondamentali, ovvero:

  • rispondere alle Leggi imposte dallo Stato;
  • uniformare procedure realizzative standardizzando metodologie e materiali.

L'insieme delle Leggi e delle Norme nel comparto elettrico tendono principalmente a garantire sicurezza verso persone e cose, cercando di regolamentare il settore impiantistico al fine primario di ridurre drasticamente il rischio elettrico verso gli Utenti e gli stessi Operatori Professionali.

La sicurezza degli impianti elettrici è garantita da regole elaborate principalmente da due "entità normatrici":

  • uno è lo Stato che provvede ad emanare apposite Leggi;
  • l'altro è il CEI, il Comitato Elettrotecnoco Italiano che redige le Norme Tecniche di riferimento.

Lo Stato ed il CEI emanano, rispettivamente, due disposizioni giuridicamente differenti:

  • le Leggi;
  • le Norme Tecniche.

Si tratta di provvedimenti eterogenei ma applicati allo stesso ambito produttivo, ovvero, l'impiantistica elettrica.

Che differenza esiste, pertanto, tra Leggi dello Stato e Norme Tecniche del CEI?

La prima distinzione è data dal fatto che:

  • le Leggi, in quanto provvedimenti legislativi sono da applicarsi obbligatoriamente.
  • le Norme, in quanto norme tecniche, non sono di natura obbligatoria.

La seconda distinzione è di natura sostanziale, ovvero:

  • le Leggi sono emanate dallo Stato, sono disposizioni strutturali che regolamentano il settore impiantistico in senso generale, fissando requisiti, competenze, obblighi e doveri e sono passibili di sanzioni;
  • le Norme Tecniche sono emanate da Enti riconosciuti dallo Stato, contengono disposizioni e procedure realizzative atte a soddisfare il rispetto delle Leggi e sono soggette a sanzione solo in caso di dolo.

Il Legislatore, tende a regolamentare la realizzazione degli impianti attraverso vincoli giuridici entro cui è lecito operare, sempre con l'intento di garantire sicurezza e razionalità al comparto.

L'Ente Normatore, dietro mandato diretto dello Stato, ha facoltà e competenza di emanare Norme atte a soddisfare a livello pratico-operativo le disposizioni di Legge.

Pertanto, da un lato abbiamo Leggi che impongono determinati requisiti, dall'altro Norme che tendono a soddisfare tali requisiti.

In modo molto semplice, il tutto si riduce ai due blocchi fondamentali che regolano la realizzazione degli impianti elettrici:


Gli Enti Normatori Europei, hanno definito la Norma Tenica nel seguente modo:

"Per Norma, si intende un documento prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto" (Norma congiunta CEI UNI EN 45020)

Pur essendo Leggi e Norme su piani giuridici differenti, nella pratica la divergenza imperativa diviene quasi del tutto formale in quanto, le Norme divengono strumento indispensabile e unico per adempiere alle disposizioni ministeriali e questo legame giuridico risale alla Legge n.186 del 1 marzo 1968 che recita:

"Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici":

Articolo 1: "Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati a regola d’arte".

Articolo 2: "I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte".

Altro epocale riconoscimento giuridico delle Norme Tecniche si ebbe con la rivoluzionaria Legge n.46-90 (1990) "Norme per la sicurezza degli impianti" dove all'art.7, comma 1 recitava:

"Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le Norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte".

Pertanto, dal 1968, passando dal 1990 fino ad oggi con il Decreto Ministeriale 37-08, è sempre aumentato, nei fatti, il riconoscimento giuridico delle Norme Tecniche. Va chiarito però, che il riconoscimento giuridico delle Norme non significa obbligorietà giuridica soggetta a provvedimenti restrittivi.

Il Decreto Legislativo del 23 novembre 2000, n.427 "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n.317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione..." all'Art.2 Lettera (f) recita:

"norma: una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale, norma europea, norma nazionale. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale di normalizzazione, da un organismo europeo di normalizzazione o da un organismo nazionale di normalizzazione".


Tra le righe del provvedimento in questione si legge "la cui osservanza non sia obbligatoria" chiarendo definitivamente che le Norme non sono obbligatorie.

A questo punto potrebbero sorgere molti dubbi sul fatto che per realizzare un impianto elettrico sia necessario, se non obbligatorio, rispettare le Norme CEI.

La risposta è che non è obbligatorio rispettarle purchè l'esecuzione sia conforme alla "Regola dell'Arte" indicata dalla Legge 37-08.

Sorge però un problema: è possibile rispettare quanto previsto dal Decreto Ministeriale senza applicare le Norme Tecniche in fase di realizzazione?

La risposta, è che risulta molto difficile riuscirci. Pertanto, al lato pratico, le Norme CEI risultano l'unico strumento idoneo a garantire la "Regola dell'Arte" in grado di reggere ad un eventuale contenzioso dato che esse hanno riconoscimento giuridico.

Se siete è in grado di realizzare impianti senza applicare le Norme CEI dimostrandone la totale sicurezza in sede legale, allore potrete realizzare impianti senza consultare le Norme ma tutto ciò deve reggere davanti ad un guidice in caso di contenzioso: conviene rischiare?

La non obbligatorietà delle Norme va quindi intesa sotto altri aspetti, ovvero, la libertà di scegliere la soluzione migliore ai fini realizzativi utilizzando metodologie e materiali alternativi o complementari a ciò che le Norme raccomandano ma che in nessun modo mettano in discussione la sicurezza.
Esempi tipici sono l'utilizzo di tubi corrugati di colore differente da quanto previsto dalla Norma CEI 64-100/2 o l'utilizzo di differenti tipologie di morsetti o nastro isolante per le giunte. In questi ambiti esiste un certo grado di libertà anche dettato dal tipo di intervento e situazione.

Chiaro che se la realizzazione è completamente nuova conviene applicare integralmente le Norme, che senso avrebbe non farlo? Inoltre, alcune Norme sono espressamente indicate in Decreti Legge rendendole, di fatto, Norme Giuridiche anche se non obbligatorie.

Il Regolamento EU 1025/2012, recepito anche dall'Italia, sancisce il carattere di volontarietà di una Norma ma il valore giuridico delle Norme Tecniche pubblicate da un organismo riconosciuto dallo Stato, è tale per cui la loro applicazione, seppur facoltativa, garantisce il rispetto della "Regola dell'Arte" e quindi della Legge.

In conclusione, seppur facoltative, l'applicazione delle Norme CEI, garantisce sicurezza, conformità a quanto prescritto dal D.M.37-08 in merito l'installazione di impianti elettrici dove, all’art.6 recita: "Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte".

E' giusto fare un accenno al discorso della punibilità, nel senso che la Legge 168-68 non prevede sanzioni per i trasgressori che non eseguono impianti alla "Regola dell'Arte" dato che la punibilità scatta solo in caso di infortunio, danneggiamento, sanzioni previste dal D.M.37-08 o i provvedimenti di Leggi riguardanti gli ambienti di lavoro.

Questo aspetto della non punibiltà immediata è fuorviante e pericoloso, dato che introduce un doppio rischio:

  • la sicurezza dell'impianto stesso in relazione all'Utente e all'Operatore.
  • la punibilità dell'Installatore in caso di incidente a persone o danni a cose.

Vale la pena rischiare?

La Norma Elettrica!
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