D.M. 37-08 Art. 12 - La Norma Elettrica

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D.M. 37-08 Art. 12

D.M. 37-08 Art. 12
Contenuto del Cartello

D.M. 37-08 Art. 12

  • Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.

Contenuto del Cartello Informativo

Nel Decreto Ministeriale 37-08 è inserito uno specifico Articolo che obbliga il posizionamento di un cartello in prossimità del cantiere di lavoro in cui debbono essere indicati i dati identificativi dell'Impresa installatrice. In verità questa segnalazione riguarda tutte le Aziende coinvolte nei lavori, settore per settore, dalle opere murarie ai vari tipi di impianto, compreso, ovviamente, quello elettrico. Questo articolo è riferito solo all'identificazione dell'Impresa installatrice che esegue i lavori in un generico cantiere regolarmente autorizzato e non si riferisce alle specifiche Norme di settore riguardanti la sicurezza elettrica predisposte dal CEI.

  • Comma 1

"1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti."

L'obbligo di affiggere un cartello all'ingresso del cantiere in cui l'Impresa installatrice esegue i lavori è sancito per Legge da questo Articolo al fine di identificarne e verificarne la regolarità in caso di necessità. Su tale cartello sono da riportare i dati dell’Impresa stessa ed il nome del Professionista in caso di progetto secondo le indicazioni dell'Articolo 5 del presente Decreto.
A ciò dovrà provvedere direttamente l'Azienda Installatrice anche se, generalmente, questo tipo di cartello include tutti i dati necessari all'intervento, dai permessi comunali, al progettista della struttura, al responsabile di cantiere fino all'elenco completo delle Imprese coinvolte, dalle opere murarie sino a tutte le tipologie di impianti, compreso quello elettrico.
Pertanto, fondamentale è verificare la correttezza dei dati riportati in quanto il cartello è generalmente predisposto da terzi, apportando, nel caso, le necessarie correzioni.

In caso di mancata esposizione del cartello di cantiere sono previste delle sanzioni normate dal Testo Unico per l'Edilizia con ammende anche severe. Le sanzioni si applicano anche ai cartelli affissi in posizioni poco visibili o le cui scritte siano state rese illeggibili dall'usura.
La normativa non stabilisce chi deve materialmente compilare il cartello, tuttavia fissa delle responsabilità in base alla presenza del coordinatore della sicurezza ed in ogni caso indica queste tre entità:

  • il Committente o Proprietario;
  • il Costruttore o Ditta operante;
  • il Direttore dei lavori.

A titolo di esempio si riportano i dati che andrebbero inseriti ai fini identificativi:

  • Sede
  • Telefono
  • Codice fiscale
  • Partita IVA
  • Iscrizione C.C.I.A.A.
  • Matricola INPS
  • Posizione INAIL

Molto raramente sono indicati in modo completo tutti i dati, generalmente, se presente, il referente è il Responsabile di Cantiere che ha, in ogni caso, il dovere di indicare le Imprese coinvolte nei lavori in modo adeguato.

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