D.M. 37-08 Art. 3 - La Norma Elettrica

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D.M. 37-08 Art. 3

D.M. 37-08 Art. 3
Imprese Abilitate all'Installazione

D.M. 37-08 Art. 3

  • Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.

Imprese Abilitate

In ambito impiantistico, solo le Imprese che dimostrano di avere i requisiti necessari sono legalmente autorizzate ad esercitare l'attività di installazione e manutenzione impianti. Le Aziende in questione fanno capo ad un preciso referente giuridicamente responsabile della parte tecnica, soggetto che nella maggioranza dei casi coincide con il Titolare dell'Impresa. Però, esiste una figura professionale autorizzata ad operare a nome dell'Azienda anche se non Titolare della stessa ed è il Responsabile Tecnico. Questo, pur non essendo proprietario dell'Impresa installatrice, si assume direttamente la responsabilità giuridica inerente la parte tecnica sulle opere realizzate ma a precise condizioni.

Analisi dei Commi

  • Comma 1

"1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4."

Al fine di poter realizzare impianti nel rispetto della Legge, è necessaria la figura di un legale rappresente che svolga il ruolo di Responsabile Tecnico. In caso di Ditta Individuale è chiaro che tale figura sarà ricoperta dal Titolare stesso, essendo egli unico gestore. Un Titolare d'Impresa può delegare, con atto formale, ad un Responsabile Tecnico avente i requisiti professionali come da articolo 4, la responsabilità giuridica delle opere tecniche eseguite a nome dell'Azienda.

  • Comma 2

"2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa."

Un Responsabile Tecnico di un'Impresa non può svolgere tale ruolo presso altre Aziende e la sua operatività è unica e riferita solo all'Azienda in cui lavora. Il Comma stabilisce che un Responsabile Tecnico di un'Impresa installatrice è unico e non può ricoprire la stessa posizione in un'altra Impresa che operi attivamente nello stesso settore.

Al fine di chiarire la questione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha esposto alcuni casi come esempio e sono:

  • è ammissibile che il Responsabile Tecnico sia Socio di Capitale ma non Amministratore di altra Impresa.
  • chi riveste cariche attive in altra Impresa con poteri di amministratore, rappresentante o liquidatore non può essere Responsabile Tecnico;
  • un Libero Professionista, in qualità di consulente esterno, non può essere Responsabile Tecnico data la mancanza di un rapporto continuativo;
  • un Responsabile Tecnico può essere Amministratore di un’altra Azienda purchè inattiva;
  • non può essere Responsabile Tecnico colui che è legato all’Impresa da un contratto di collaborazione a progetto, dato che il Soggetto così inquadrato non risulta "immedesimato" totalmente all'Azienda stessa;
  • è ammissibile il contratto di "associazione in partecipazione" a norma dell’art. 2549 comma 1 del codice civile, tale da prevedere la partecipazione dell’Associato agli utili dell’Azienda previa registrazione giuridica della posizione;
  • è ammissibile l’assunzione di un Responsabile Tecnico a tempo determinato sole se allo scadere del contratto l’Impresa, senza soluzione di continuità, nomina un nuovo Responsabile;
  • è ammissibile l’assunzione di un Responsabile Tecnico con contratto part-time, purchè tale forma contrattuale ne garantisca il pieno e totale coinvolgimento nell’Attività.
  • è ammissibile la nomina a Responsabile Tecnico di un dipendente che all'interno dell'impresa svolga altri incarichi che siano attinenti all’attività di Responsabile Tecnico.

Come evidenziano le casistiche riportate, un Responsabile Tecnico, nella pratica, sostanzialmente non deve incorrere in situazioni di conflitto d'interesse con altre Imprese ed "immedesimarsi" totalmente nell'operato dell'Azienda per cui lavora in modo continuativo.

  • Comma 3

"3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare."

Al fine di aprire un'Impresa di installazione impianti è necessario presentare apposita domanda di inizio Attività alla Camera di Commercio avente competenza territoriale indicando, nello specifico, la Lettera identificativa del settore in cui si intende operare e dimostrando le necessarie compentenze tecnico-pratiche richiete.

  • Comma 4

"4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese."

Nella pratica, vale quanto specificato per l'articolo precedente. Chi apre l'Attività come Artigiano dovrà registrarsi come tale presso l'apposito registro della Camera di Commercio o degli Enti Regionali preposti. Per le altre tipologie di Aziende si procederà presso il Registro delle Imprese.

Link di riferimento su La Norma Elettrica:


  • Comma 5

"5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4."

Un'impresa non installatrice di impianti può avvalersi delle competenze di un proprio Ufficio Tecnico solo per la realizzazione di opere interne all'Azienda stessa e per le sole Lettere per cui il Responsabile di tale Ufficio è abilitato: solo lavori all'interno della struttura aziendale con proprio personale avente requisiti di Legge.

"6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni."

Alle Aziende installatrici riconosciute idonee a svolgere attività impiantistica, ognuna nel proprio settore secondo Lettera di attribuzione, è rilasciata apposita autorizzazione a mezzo certificato da parte degli organismi preposti.

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