D.M. 37-08 Art. 10
- Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.
Manutenzione degli Impianti Elettrici
Il Decreto Ministeriale 37-08 con questo Articolo intende fissare alcuni punti essenziali in merito la manutenzione degli impianti elettrici. Senza entrare nei dettagli tecnici, cosa che compete alle Norme CEI, il Legislatore fissa i punti cardine della questione, indicando i casi in cui è necessario applicare il Decreto. Per quel che riguarda l'impiantistica elettrica la questione si riduce a soli 2 Commi che includono tutte le "macro-casistiche" che si possono andare a creare al lato pratico. Il tutto è fatto attraverso i concetti di "manutenzione ordinaria" e "provvisorietà" a cui si escludono semplicemente degli obblighi ma ponendo limitazioni necessarie ai fini della sicurezza.
- Comma 1
"1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3."
Il Legislatore, per la sola manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, consente l'esecuzione dei lavori senza l'affidamento ad una Impresa abilitata. Per tale tipo di intervento non è richiesto il rilascio della Dichiarazione di Conformità o progetto dato che non si interviene sulla struttura dell'impianto.
Attenzione però, a titolo di esempio, la sola sostituzione di una presa o di un frutto che non abbia caratteristiche uguali all'originale installato in fase di realizzazione ed indicato nella Dichiarazione di Conformità, viene ritenuta manutenzione straordinaria e soggetta agli obblighi di Legge!
Resta valido il Comma 3 dell'Aticolo 8 relativo i nuovi allacciamenti, la domanda di incremento di potenza e impianti con potenza uguale o superiore ai 6KW.
- Comma 2
"2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità."
Nei casi indicati dal presente Comma non è necessario allegare alcun progetto o collaudo alla Dichiarazione di Conformità che, al contrario, andrà redatta nel solo Modulo Ministeriale certificando l'esecuzione dei lavori alla "Regola dell'Arte" ai fini della sicurezza, anche se si tratta di impianti ad uso temporaneo come quelli di cantiere.
La Norma Elettrica