D.M. 37-08 Art. 8 - La Norma Elettrica

Vai ai contenuti

D.M. 37-08 Art. 8

D.M. 37-08 Art. 8
Obblighi del Committente e del Proprietario

D.M. 37-08 Art. 8

  • Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.

Obblighi del Committente e del Proprietario

Non solo le Imprese installatrici di impianti elettrici hanno obblighi e doveri, anche Committenti e Proprietari sono chiamti al rispetto di Articoli di Legge al fine di garantire e mantenere la massima sicurezza possibile dei loro impianti. La questione è relativa alla richiesta di fornitura di energia elettrica presso le molteplici Società autorizzate alla distribuzione. In modo particolare gli obblighi si riferiscono ai nuovi allacciamenti o agli aumenti di potenza impegnata per cui è necessario possedere o la Dichiarazione di Conformità o la Dichiarazione di Rispondenza.

  • Comma 1

"1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3."

Il Comma è chiarissimo in merito: solo le Imprese abilitate alla "specifica Lettera" possono realizzare impianti elettrici secondo le normative vigenti ed il Committente è tenuto ad affidare l'esecuzionedei lavori solo ad Esse al fine di essere in regola secondo Legge. Lavori fai-da-te o da persone non abilitate non sono ammessi.

  • Comma 2

"2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite."

Fermo restando l'esecuzione alla "Regola dell'Arte" da parte delle Imprese installatrici, Il Proprietario-Committente è tenuto, per Legge a preservare l'impianto nelle condizioni originali conservandone le caratteristiche nel tempo. Ovvio che eventuali riparazioni o sostituzioni di taluni componenti debbono essere fatte da Personale abilitato.

  • Comma 3

"3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw."

Responsabilità a carico del Committente è la consegna di una copia della Dichiarazione di Conformità o Dichiarazione di Rispondenza, alla società erogatrice del servizio di fornitura energia elettrica. Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta di allacciamento al servizio. Non sono da consegnare gli allegati presenti nella DI.CO o DI.RI ma solo il Modulo attestante la Certificazione delle opere alla "Regola dellArte".
L'Utente che intende richiedere un aumento di potenza impegnata è tenuto a fornire copia del Modulo alla società erogatrice sia nel caso l'impianto sia soggetto ad adeguamento o manutenzione straordinaria sia che raggiunga la potenza massima di 6KW senza adeguamenti strurali.

  • Comma 4

"4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas."

In linea teorica la consegna di copia di Dichiarazione di Conformità o Dichiarazione di Rispondenza andrebbe fatta anche al cambio del fornitore di energia. E' opportuno chiedere all'eventuale nuova Società erogatrice prima di inoltrare la pratica.

  • Comma 5

"5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura."

Nel caso in cui DI.CO o DI.RI non siano state fornite alla Società erogatrice del servizio, il fornitore ha facoltà di interrompere l'erogazione di energia solo dopo aver avvisato l'Utente con adeguato anticipo.

La Norma Elettrica
Torna ai contenuti