D.M. 37-08 Art. 8
- Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.
Obblighi del Committente e del Proprietario
Non solo le Imprese installatrici di impianti elettrici hanno obblighi e doveri, anche Committenti e Proprietari sono chiamti al rispetto di Articoli di Legge al fine di garantire e mantenere la massima sicurezza possibile dei loro impianti. La questione è relativa alla richiesta di fornitura di energia elettrica presso le molteplici Società autorizzate alla distribuzione. In modo particolare gli obblighi si riferiscono ai nuovi allacciamenti o agli aumenti di potenza impegnata per cui è necessario possedere o la Dichiarazione di Conformità o la Dichiarazione di Rispondenza.
- Comma 1
"1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3."
Il Comma è chiarissimo in merito: solo le Imprese abilitate alla "specifica Lettera" possono realizzare impianti elettrici secondo le normative vigenti ed il Committente è tenuto ad affidare l'esecuzionedei lavori solo ad Esse al fine di essere in regola secondo Legge. Lavori fai-da-te o da persone non abilitate non sono ammessi.
- Comma 2
"2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite."
Fermo restando l'esecuzione alla "Regola dell'Arte" da parte delle Imprese installatrici, Il Proprietario-Committente è tenuto, per Legge a preservare l'impianto nelle condizioni originali conservandone le caratteristiche nel tempo. Ovvio che eventuali riparazioni o sostituzioni di taluni componenti debbono essere fatte da Personale abilitato.
- Comma 3
"3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw."
Responsabilità a carico del Committente è la consegna di una copia della Dichiarazione di Conformità o Dichiarazione di Rispondenza, alla società erogatrice del servizio di fornitura energia elettrica. Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta di allacciamento al servizio. Non sono da consegnare gli allegati presenti nella DI.CO o DI.RI ma solo il Modulo attestante la Certificazione delle opere alla "Regola dellArte".
L'Utente che intende richiedere un aumento di potenza impegnata è tenuto a fornire copia del Modulo alla società erogatrice sia nel caso l'impianto sia soggetto ad adeguamento o manutenzione straordinaria sia che raggiunga la potenza massima di 6KW senza adeguamenti strurali.
- Comma 4
"4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas."
In linea teorica la consegna di copia di Dichiarazione di Conformità o Dichiarazione di Rispondenza andrebbe fatta anche al cambio del fornitore di energia. E' opportuno chiedere all'eventuale nuova Società erogatrice prima di inoltrare la pratica.
- Comma 5
"5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura."
Nel caso in cui DI.CO o DI.RI non siano state fornite alla Società erogatrice del servizio, il fornitore ha facoltà di interrompere l'erogazione di energia solo dopo aver avvisato l'Utente con adeguato anticipo.
La Norma Elettrica