D.M. 37-08 Art. 13 - La Norma Elettrica

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D.M. 37-08 Art. 13

D.M. 37-08 Art. 13
Documentazione

D.M. 37-08 Art. 13

  • Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.

Documentazione

"1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile."

"Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))"

Questo Articolo prevedeva l’obbligo ai proprietari degli immobili di conservare tutta la documentazione tecnica relativa gli impianti, consegnandola ai nuovi proprietari in caso di compravendita, agli affittuari in caso di locazione. Tutto questo al fine di dimostrare documentalmente la conformità degli impianti a garanzia del rispetto delle norme di sicurezza.
Tra le righe di tale Comma il Legislatore aveva previsto la possibilità, tra compratore ed acquirente o tra locatore e locatario, di accordarsi al fine di declinare tale obbligo introducendo la dicitura "salvo espressi patti contrari..." , fornendo, di fatto, una soluzione accomodante tra le Parti ma sempre nel rispetto delle Norme.

Data la contrarietà generale sollevatasi contro questo emendamento, prevalentemente per questioni legate alla presunta maggiore difficoltà nella vendita di immobili, l'Articolo 13 venne soppresso.

Sulla questione si espresse anche il Ministero ribadendo che l'Articolo 13 non sanciva l’obbligo di adeguare gli impianti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili, tantomeno obbligavano venditore o locatore a fornire all’acquirente o al locatario la documentazione a garanzia. Quello che realmente imponeva era il trovare un accordo tra le Parti in caso di anomalie riscontrate negli impianti al fine di giungere ad una soluzione comune sempre nel rispetto della sicurezza.

Con la soppressione di questo provvedimento, le garanzie a tutela del compratore o dell'affittuario sulla regolararità degli impianti sono quelle previste dal Codice Civile.

In modo particolare tre sono gli articoli in questione:

  • il 1375 in cui si esplicita che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede;
  • il 1490 in cui è indicato che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa;
  • il 1491 che chiarisce come la garanzia non sia dovuta se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa o se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Si ricorda che per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 46-90 e mai modificati la Dichiarazione di Conformità "non è esigibile" dato che tale Documento prima di tale emendamento non esisteva, tanto da dover introdurre la Dichiarazione di Rispondenza, così da regolarizzare la posizione degli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. 37-08.

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