Aggiornamento 37-08
Aggiornamento 37-08
Aggiornamento Decreto Ministeriale 37-08
In data 28/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale del 29/09/2022 n.192 riferito alle disposizioni in merito il riordino legislativo in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici.
Nell'aggiornamento in questione sono state apportate modifiche sostanziali ad alcuni articoli presenti nel D.M.37-08, varianti che impattano in modo significativo sulla disciplina che regolamenta il settore degli impianti nel loro complesso. Il D.M.37-08, va ricordato, non diciplina solo il settore elettrico ma l'intero comparto impiantistico generale riferito agli edifici.
A seguito delle varianti apportate, La Norma Eletrica propone questo breve ma necessario aggiornamento informativo rivolto agli installatori, un riassunto delle disposizioni modificate dal legislatore in ottemperanza anche alle direttive europee in materia di impiantistica elettrica.
In generale, le modifiche apportate puntualizzano e ridefiniscono il concetto di "infrastruttura impiantistica", in linea con il concetto di impianto a livelli sancito dalle norme in riferimento proprio alle varie tipologie realizzative d'impianto. Nel merito, si è puntato ad omogeneizzare la Legge con la Norma, nel senso che le disposizioni introdotte da questo aggiornamento legislativo del D.M.37-08 risultano concettualmente aderenti alle Norme CEI di riferimento.
Tali varianti debbono essere prontamente recepite dagli elettricisti dato che impongono nuove direttive riferite proprio al concetto di infrastruttura impiantistica. Daltronde, l'evoluzione tecnologica, soprattutto in ambito delle comunicazioni, richiede nuovi approcci realizzativi in funzione della sicurezza e all'uniformità dei lavori eseguiti.
Entriamo nel dettaglio delle modifiche apportate leggendo e commentando tale aggiornamento.
- Primo aggiornamento.
"1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti."
Breve commento.
Questa variante della legge è importante e sostanziale in quanto, rispetto al vecchio articolo che citava semplicemente "impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere" va a colmare una lacuna regolamentare creatasi con l’entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni Elettroniche con cui si è introdotto l’obbligo di etichetta di "edificio predisposto alla banda ultralarga" per gli stabili di nuova costruzione e quelli soggetti a profonda ristrutturazione.
Sotto alcuni aspetti, tale articolo potrebbe apparire ambiguo in merito l'idoneità nell'esecuzione dei lavori in riferimento alle Lettere di abilitazione in possesso dei Professionisti. Se nel vecchio articolo si parlave di "...impianti elettronici in genere" senza specificare nel merito cosa si intendesse con tale definizione, con la nuova Lettera B non risulta chiara la dicitura "...anche relativi agli impianti di sicurezza..." non specificando nel merito di che tipo di impianti si tratti. A titolo di esempio, potrebbe sorgere un dubbio o una mala interpretazione: per sicurezza si intendono solo impianti antintrusione o anche rilevamento incendio soggetti alla lettea G, dove per anni si è alimentata la confusione con le "abilitazioni parziali"? Gli impianti domotici che possono essere un misto tra l'automazione di porte, cancelli e barriere riferiti alla lettera A e sicurezza integrata riferita alla lettera B quale abilitazione richiedono? Secondo La Norma Elettrica, date le varianti introdotte, sarebbe stato più opportuna una maggiore precisione, soprattutto introducendo la defininizione precisa di "impianto domotico" (riferito alla legge 37-08 di cui stiamo parlando e non alla norma CEI dove il termine "domotico" è espressamente citato nel "terzo livello di impianto") che ha il privilegio di includere varie tipologie di servizi tra cui un certo grado di automazione e sicurezza negli edifici.
Per quanto riguarda gli impianti antincendio, a scanso di equivoci, la questione non dovrebbe neanche porsi, dato che parla chiaro l'Art. 2 comma 1 lettera h) del D.M.37-08 che recita:
"h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio"
Pertanto, la sicurezza antincendio rimarrà esclusiva dei possessori della lettera G dato che tale articolo esplicita in modo univoco anche la "rilevazione di gas, di fumo e d'incendio". Inoltre, parla chiaro la circolare n. 3717 della "DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione VI - Registro Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali" che conferma l'unicità della Lettera G.
Di conseguenza, la lettera G è inscindibile, ovvero, è possibile concedere solo un’abilitazione univoca per la realizzazione degli impianti antincendio.
- Secondo aggiornamento.
Questo aggiornamento introduce espressamente il punto di consegna anche per le reti dati, oltre ai cononici acqua, gas ed elettricità completando l'elenco della fornitura servizi all'Utente.
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole «presso l'utente» sono aggiunte le seguenti:
"ovvero il punto terminale di rete come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207"
Breve commento.
Questa variante specifica nel dettaglio il punto preciso di consegna di un servizio da parte di un gestore generico, ovvero, definisce in modo univoco il punto di consegna effettivo del servizio che l'Utente ha richiesto all'erogatore per ogni tipologia di fornitura, dall'eletrricità alla banda larga secondo il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 che recita tra l'altro:
"a) la rubrica del Titolo III e' sostituita dalla seguente: "Parte IV - Titolo III - Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato"
- Terzo aggiornamento.
c) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti."
Sostituisce il vecchio:
"le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente"
Breve commento.
Questo articolo è stato ridotto e nello specifico appare evidente l'abrogazione della parte relativa alle tensioni di esercizio delle varie apparecchiature, pertanto, questa modifica si accosta alla concezione della classificazione degli impianti a livelli evidenziando meglio il concetto di "infrastruttura impiantistica" inglobandone la regolamentazione ai più vincolanti riferimenti normativi.
- Quarto aggiornamento.
d) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato).
1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."
Breve commento.
L'inserimento del nuovo articolo 5 bis è la parte più consistente delle modifiche introdotte e porta un cambiamento sostanziale concreto al concetto di impianto elettrico dato che sancisce in modo definitivo l'idea di "infrastruttura fisica multiservizio passiva", vincolando il Responsabile Tecnico della ditta all'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio della nuova infrastruttura fisica riguardante cavi, canalizzazioni ed accessi per gli interventi.
Inoltre, sempre il Responsabile Tecnico è obbligato al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto relativa alla predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettronici, di comunicazione e fibra ottica.
- Conclusione
Al lato pratico, con poche righe di testo legislativo sono state introdotte sostanziali modiche al lavoro di Elettricista, adeguamenti normativi che impongono studio e aggiornamento necessario al rispetto dei nuovi parametri secondo diretive adottate in sede comunitaria. L'idea della "infrastruttura fisica multiservizio passiva" potrebbe apparire eccessiva in alcuni ambiti impiantistici. Nella realtà il tentare di regolamentare ed uniformare i vari tipi di impianto che compongono gli edifici attuali è cosa sensata e giusta al fini della sicurezza e degli interventi manutentivi, distinguendo tra forza motrice e "servizi accessori" indispensabili.
L'evoluzione tecnologica impone inevitabilmente l'applicazione di nuovi standard e riferimenti normativi che un Professionista deve saper prontamente recepire ed applicare.
Buon Lavoro!
La Norma Elettrica