D.M. 37-08 Art. 9
- Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.
Certificato di Agibilità
Dall'entrata in vigore del D.M. 37-08, ovvero dal 27/3/2008, non è più ammissibile la mancanza della Dichiarazione di Conformità (DI.CO), dato che obbligatoriamente l'Impresa installatrice è tenuta al rilascio presso gli appositi sportelli ed al Committente di tale Documento. Questo è di estrema importanza al fine di ottenere il Certificato di Agibilità relativo l'immobile che si intende abitare, sia ad uso privato sia ad uso commerciale. Infatti, uno dei requisiti richiesti a tal fine, è quello di fornire la DI.CO relativa agli impianti elettrici all'apposito Ufficio del Comune di pertinenza, proprio come sancito da questo Articolo.
- Comma 1
"1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti."
L'Impresa installatrice ha l'obbligo a fornire al Committente la Dichiarazione di Conformità relativa l'impianto elettrico realizzato, oltre a depositare presso gli Uffici competenti copie di tale Documento.
Uno dei requisiti fondamentali per ottenere il Certificato di Agibilità relativo l'immobile che si intende abitare, sia ad uso privato sia ad uso commerciale, è quello di depositare la Dichiarazione di Conformità e, dove necessario, il certificato di collaudo, degli impianti installati, come sancito dall’Articolo 7 del Decreto Ministeriale 37-08. La consegna della documentazione presso l'Ufficio del Comune di pertinenza è a carico dell'Impresa installatrice.
Dall'approvazione definitiva del D.M. 37-08, ovvero dal 27/3/2008, non è più ammissibile la mancanza della Dichiarazione di Conformità, dato che obbligatoriamente l'Impresa installatrice è tenuta al rilascio presso gli appositi Sportelli ed al Committente di tale Documento. Non sono ammesse deroghe o sotterfugi come, ad esempio, simulare una ristrutturazione per ottenere la DI.CO, tantomeno la Dichiarazione di Rispondenza: dall'entrata in vigore del decreto ha valore legale solo la Dichiarazione di Conformità.
Se l'impianto è stato realizzato tra l'emanazione della Legge 46-90 (nel 1990) e l'entrata in vigore del Decreto 37-08, la Dichiarazione di Conformità può essere sostituita dalla Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI) nei casi non sia stata compilata o sia stata "smarrita". La DI.RI deve essere redatta da un Professionista iscritto ad apposito Albo o dal Responsabile Tecnico secondo tipologia d'impianto.
Potrebbero anche riscontrarsi casi di immobili il cui impianto risale a prima dell'entrata in vigore della Legge 46-90. Fermo restando che il Legislatore aveva previsto tempi adeguati per la messa a norma degli impianti risalenti a quel periodo, nel caso specifico la Dichiarazione di Conformità risulta "non esigibile". Ciò non significa che l'immobile in questione sia abitabile, dato che lo stato dell'impianto elettrico sarà senza dobbio non rispondente alle normative vigenti e quindi non sicuro. La via per ottenere la necessaria documentazione è il rifacimento dell'impianto secondo i requisiti attuali di Legge: nessun Comune rilascerà mai Certificati di Agibilità se lo stabile risultà non conforme ai requisiti di sicurezza richiesti.
La Norma Elettrica