D.M. 37-08 Art. 2
D.M. 37-08 Art. 2
Definizioni sugli Impianti Elettrici
D.M. 37-08 Art. 2
- Nota: gli Articoli descritti si riferiscono solo agli impianti elettrici.
Definizioni Relative agli Impianti
L'Articolo 2 del D.M. 37-08 fa chiarezza su alcune definizioni relative gli impianti in generale, come per esempio il punto di consegna da parte di un fornitore, la potenza impegnata e altri aspetti che vengono ben inquadrati dalla Legge. Sono pochi punti, quelli essenziali regolamentati dal Decreto, aspetti basilari che ogni installatore dovrebbe conoscere ma che spesso risultano trascurati o dimenticati.
L'articolo in questione è costituito da un solo Comma suddiviso in punti, dalla lettera "a" alla "h": si ometterà la lettera "g" in quanto riferita agli impianti relativi la distribuzione del gas.
Analisi del Comma
- Comma 1
"1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- Punto A
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente, ovvero il punto terminale di rete come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;"
La lettera (a) definisce il punto preciso in cui termina la competenza di una Società erogatrice di un servizio richiesto ed inizia la competenza dell'Utente finale. In merito gli impianti elettrici ciò avviene appena a valle dei morsetti posti sul dispositivo di misura fornito dal distributore, vale a dire dai morsetti di uscita del contatore.
Il Legislatore specifica che il punto di consegna è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, pertanto, La Norma Elettrica riporta per comodità anche tale articolo estrapolato dalla Legge in questione:
"oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;"
Il Comma in questione, in realtà, definisce nello specifico la fornitura di servizi di Rete, aspetto che va ad integrare le normative relative agli impianti a livelli multiservizi dove, appunto, si considerano anche le forniture di reti via cavo, a fibra ottica o radio. Inoltre, la fornitura è associata ad un numero o nome di Utente Finale, ciò dovrebbe valere anche per la fornitura di energia elettrica a seguito dell'intallazione dei moderni contatori a controllo remoto.
- Punto B
"b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;"
Questa lettera specifica che la potenza totale impegnata in un impianto è data dalla potenza massima fornita dall'Erogatore più l'eventuale potenza generata in autoproduzione, chiarendo che la potenza impegnata non è riferibile solo a quella fornita dal gestore del servizio.
Esula da questo contesto l'aspetto puramente tecnico della definizione.
- Punto C
"c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;"
La lettera è chiara, un Ufficio Tecnico riferito ad un'Impresa Installatrice deve essere amministrato e gestito da responsabili che abbiano i requisiti previsti dalla Legge, ovvero, un responsabile giuridico che si faccia carico legalmente dell'esecuzione dei lavori alla "Regala dell'Arte".
- Punto D
"d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;"
Chiarito il concetto di "ordinaria manutenzione": per semplificare, tutto quello che è riparazione, sostituzione equivalente, ripristino delle caratteristiche originarie dell'impianto a seguito di guasto o usura, è considerata ordinaria manutenzione, il resto no.
- Punto E
"e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;"
Ecco cosa si intende per impianto elettrico, ovvero, sostanzialmente, tutta la struttura che consente l'alimentazione degli utilizzatori collegati direttamente all'impianto e le prese fisse destinate ad alimentare apparecchi elettrici mobili in genere. Chiarisce anche che un sistema di autoproduzione di energia fino a 20 kw di potenza nominale è considerato impianto così come gli impianti secondari di servizio facenti parte dell'impianto principale dell'edificio.
- Punto F
"f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;"
Il punto è chiaro, c'è da rilevare, in ogni caso, che il legislatore stabilisce che anche le infrastrutture necessarie alla realizzazione di questa tipologia di servizi rientrano pienamente nella definizione di "impianto".
- Punto H
"h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;"
La lettera (h) è esplicita, "...nonchè gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio", sancisce che gli impianti antincendio richiedono l'abilitazione all'apposita "Lettera G" e che tra gli impianti elettrici di sicurezza generici non rientrano quelli relativi la normativa anincendio.
La Norma Elettrica